L'adozione è un istituto giuridico grazie al quale soggetti rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili possono diventare figli legittimi di altri genitori.
Il tipo di adozione più diffusa è quella di minorenni. L'ente competente è il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
L’adozione è quindi un provvedimento che riguarda i minori per i quali il tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti per legge ad occuparsene.
Esistono due tipi di adozione di minorenni:
- l'adozione nazionale
- l'adozione internazione
Nell’ordinamento giuridico italiano sono previsti anche i seguenti tipi di adozione:
- adozione di persone di maggiori di età
- adozione in casi particolari
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o per un numero inferiore di anni, se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni: questa condizione deve essere accertata dal tribunale per i minorenni (articolo 6 della Legge 04/05/1983, n. 184).
Tra i coniugi non inoltre deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni una separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.