Amministratore di sostegno

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

 

La richiesta si effettua direttamente al Tribunale di competenza.

Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1).

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