Assegno di maternità dei Comuni

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Assegni per la maternità

Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è cumulabile con l'assegno per nucleo numeroso.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale. 

L'importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è pari a 346,39 € per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.731,95 €.
Il valore dell’indicatore ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è pari a 17.330,01 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Chi è on-line

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