I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L'articolo 12 e l'articolo 14 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4 e l'articolo 155 della Legge Regionale 05/12/2008, n. 31 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. L'articolo 13 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4, l'articolo 156 e l'articolo 157 della Legge Regionale 05/12/2008, n. 31 e il Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definiscono i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.