Il reparto dedicato alla vendita deve (Legge 16/11/2001, n. 405):
- avere una superficie idonea e funzionale al servizio
- essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale tramite parete o vetrata
- risultare inaccessibile quando il farmacista è assente
- essere dotato di apposito registratore fiscale, installazioni e attrezzature idonee per garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco, di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita. Il magazzino deve rispondere ai principi e alle linee guida di buona pratica di distribuzione dei medicinali (Decreto Ministeriale 06/07/1999). Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219.