La Sentenza della Corte Costituzionale 22/10/2008, n. 350 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale 03/03/2006, n. 6 che attribuiva ai Comuni la competenza per rilasciare l’autorizzazione necessaria per l'esercizio dell’attività di internet point e phone center.
In seguito alla sentenza, per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato con apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, era necessario ottenere unicamente una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore (articolo 7 del Decreto Legge 27/07/2005, n. 144).
Da fine 2010 la licenza del Questore doveva essere ottenuta solo da coloro che svolgevano attività di internet point come attività principale (articolo 2, comma 19 del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225).
Dal 01/01/2012 si può avviare l’attività di phone center e internet point anche senza licenza dal Questore.Da fine 2011 infatti, non è stata prevista alcuna ulteriore proroga che ne stabilisca ancora l’obbligo (Decreto Legge 29/12/2011, n. 216).