L'autorizzazione per accendere i fuochi artificiali può essere rilasciata ai seguenti soggetti che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia (Circolare Ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS):
Pirotecnico
È un imprenditore che alleste ed esegue lo spettacolo pirotecnico. Per disporre di qualificate competenze tecniche deve possedere la licenza ai sensi dell'articolo 47 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Per fabbricare e/o depositare gli esplosivi deve possedere anche il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635).
Se possiede la licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi, per recuperare i materiali necessari allo spettacolo può non ottenere il nulla osta all'acquisto ai sensi dell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Dipendente del pirotecnico
È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Deve essere presente quando il pirotecnico manca o non può presentarsi, per esempio quando il pirotecnico deve allestire ed eseguire spettacoli in diverse zone contemporaneamente.
Titolare di capacità tecnica
È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Non fabbrica e/o deposita professionalmente gli esplosivi, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico. Deve dunque possedere il nulla osta ai sensi dell'articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".