Per utilizzare l'attrazione è necessario registrarla tramite il SUAP del Comune dove è stata costruita, dove è utilizzata per la prima volta o dove si trova la sede sociale del gestore o del Comune dove è resa disponibile per i controlli previsti (articolo 4 del Decreto Ministeriale 18/05/2007).
Se i requisiti richiesti sono soddisfatti il SUAP registra l'attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza:
- dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune
- dal numero progressivo assegnato dal Comune
- dal numero dell’anno di rilascio del codice.
Il codice identificativo dell’attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa da fissare in posizione stabile e visibile sull'attrazione secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale 01/12/2009, n. 17082/114.
Se un’attività di spettacolo viaggiante esisteva prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e, nei tempi previsti, non erano stati chiesti la registrazione e il codice, i gestori possono, in via transitoria, presentare una nuova istanza per la registrazione. La presentazione dell’istanza deve avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale 13/12/2012 (articolo 6 del Decreto Ministeriale 13/12/2012).