La vendita sottocosto di oli di oliva extravergini deve essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno (articolo 11 della Legge 14/01/2013, n. 9).
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia dove ha sede l'esercizio.