Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.
Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina.
Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della Legge 05/02/1992, n. 122, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.
Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della Legge 05/02/1992, n. 122 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.