Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all’estero

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali

Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:

  • il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia
  • un decreto di autorizzazione al trasporto all'estero se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.
Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Tempo di conclusione del procedimento: entro 30 giorni.

Pagamenti: 

Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 €.

È necessario acquistare un'ulteriore marca da bollo da 16 € da apporre sull'autorizzazione al momento del ritiro.

Chi è on-line

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