
Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.
La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:
-
una disposizione testamentaria
-
l'iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.
I familiari non possono quindi richiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse, se il defunto non ha lasciato indicazioni.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune in cui si trova il cimitero. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegata una dichiarazione che indica il soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri e il luogo dove le ceneri saranno disperse (Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6, art. 13, com. 2).