Coabitazione per assistenza

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Coabitazione per assistenzaGli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono comunicare la coabitazione nell'alloggio di persone per necessità di assistenza all'assegnatario o a componenti del nucleo familiare.

E' ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l’assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.

E’ ammessa inoltre la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.

Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.

La coabitazione nell'alloggio deve essere comunicata entro 30 giorni.

La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell’alloggio o della determinazione della situazione economica del medesimo nucleo familiare.

Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell’ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all’ALER.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Se la coabitazione comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'Ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.

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