Elenco delle istanze disponibili all’interno dello sportello telematico unificato.
Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo.
Elenco dei moduli compilabili e degli allegati richiesti per le diverse istanze.
Elenco degli interventi disponibili all'interno dello sportello telematico unificato.
Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell’attività edilizia libera, che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività, l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata. Si tratta ad esempio delle opere di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali dell’edificio o degli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali (Legge regionale 18/04/2012, n. 7, art. 19).Alla comunicazione devono essere allegati:
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 €. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). In questo caso si tratta di CILA condizionata, e sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti.
Se la comunicazione non riguarda opere già realizzate o interventi già iniziati, i lavori dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica.
In caso di presentazione contestuale della comunicazione e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
A conclusione dei lavori, deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
ATTENZIONE: sarà possibile presentare soltanto istanze edilizia produttiva, ossia con le seguenti destinazioni d'uso:
Non sarà invece possibile presentare istanze di edilizia residenziale.