Il trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro le ventiquattr'ore successive al decesso (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 39).
La salma deve infatti essere trasportata dal luogo del decesso a una struttura sanitaria, al deposito di osservazione, alla sala del commiato o all'abitazione del defunto per celebrare la veglia funebre.
Prima della partenza della salma, l'impresa funebre invia una comunicazione:
- all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma
- all'ATS (ex ASL) competente per il luogo di destinazione della salma responsabile della struttura ricevente, se diversa dall’abitazione privata.
Alla comunicazione di trasporto devono essere allegate la dichiarazione di morte e l’attestazione medica. L'attestazione medica ha validità anche come dichiarazione o avviso di morte, se non è già stata effettuata.
Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo.