Per svolgere l'attività è necessario presentare comunicazione al SUAP come previsto dall'articolo 118-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dall'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8.
La comunicazione non è richiesta per gli esercizi di vicinato che non esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi: in questi casi il consumo immediato è concesso a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati (articolo 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).