Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione (articolo 118-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6). 

A queste attività si applicano, in quanto compatibili con la disciplina prevista per le attività commerciali, le disposizioni previste dall'articolo 2 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8.

Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Per svolgere l'attività è necessario presentare comunicazione al SUAP come previsto dall'articolo 118-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dall'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8.

La comunicazione non è richiesta per gli esercizi di vicinato che non esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi: in questi casi il consumo immediato è concesso a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati (articolo 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114). 





Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello telematico

Chi è on-line

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