Convivenza di fatto

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Convivenza di fatto

I conviventi di fatto sono due persone di qualunque sesso:

  • maggiorenni
  • stabilmente conviventi
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • senza rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

La Legge 20/05/2016, n. 76 formalizza le convivenze di fatto e stabilisce i diritti dei conviventi.



Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Note: 

Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

Entro 45 giorni, il Comune verifica se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato; se il cittadino non riceverà comunicazioni dal Comune, significa che le dichiarazioni sono conformi e corrette (silenzio-assenso). Per le dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 75 e 76.

I conviventi di fatto potranno richiedere al Comune la certificazione anagrafica di convivenza che dovrà contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Chi è on-line

Ci sono attualmente 0 utenti e 2 visitatori collegati.