Una volta ricevuta la richiesta, il Comune verifica la documentazione e consegna una copia del documento al richiedente.
Successivamente comunica l'avvio del procedimento alla compagnia di assicurazione, la quale procede con tutte le attività conseguenti: analisi peritale, contatti con il danneggiato, comunicazione al danneggiato dell'esito dell'analisi peritale con eventuale risarcimento del danno. La comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al richiedente per notificare i riferimenti della compagnia di assicurazione che segue la pratica (nominativo, numero di telefono e indirizzo).
Il Comune redige infine una relazione di competenza da inviare successivamente alla compagnia di assicurazione.
Sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla compagnia di assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della richiesta risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. Il Comune non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Pertanto, per qualsiasi informazione successiva alla denuncia il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente alla compagnia di assicurazione.
Se la richiesta di risarcimento sarà respinta, il danneggiato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente.