Tutte le costruzioni dell'articolo 53, comma 1 devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
Entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dall'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.
Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.