Dopo aver ottenuto l'atto di concessione all'occupazione del sottosuolo e soprasuolo pubblico, entro 30 giorni dal rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre di quell'anno, il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 50. Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione, l'indicazione del luogo, la durata dell'occupazione, la superficie e gli estremi della concessione.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione dell'occupazione che comportino la modificazione della superficie occupata o del tipo di occupazione effettuata, con conseguente variazione dell’imposta, e di cessazione dell'occupazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa modalità stabilita dal Regolamento comunale.