Dichiarazione sostitutiva di certificazione, autocertificazione

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione è possibile dichiarare i propri stati, fatti e qualità personali con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e presentate direttamente all’Ente che le richiede, in sostituzione delle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici competenti (articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno che viene utilizzata nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati, è possibile utilizzare l'autocertificazione solo se il privato decide di accettarla.

La dichiarazione sostitutiva è consentita ai cittadini italiani e comunitari, mentre per i cittadini extracomunitari residenti in Italia è consentita solo per dichiarazioni certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani (articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).

La dichiarazione:

  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce
  • ha gli stessi limiti temporali di validità
  • la firma non deve essere autenticata
  • è esente da qualsiasi pagamento di diritti o marche da bollo.

La Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. La sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere è punita penalmente.



Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello dell'ufficio
Allo sportello telematico
Iter del procedimento: 

La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’ente che richiede la certificazione.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata
  • per i restanti certificati è di 6 mesi.
Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

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