Domanda di riconoscimento e comunicazioni ai sensi del Regolamento Comunitario 852/2004 (prodotti alimentari)

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Domanda di riconoscimento e comunicazioni ai sensi del Regolamento Comunitario 852/2004 (prodotti alimentari)

Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 individua gli operatori del settore alimentare quali responsabili dell’adozione delle misure di sicurezza da attuare per garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari.

Per operatore del settore alimentare si intende “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.

Le imprese che intendono svolgere le attività di:

  • produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, aromi ed enzimi
  • produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione
  • produzione e confezionamento di integratori alimentari
  • produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali
  • produzione e confezionamento di germogli

previste dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004, devono ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, consistente nell’emissione di un decreto e nell'attribuzione di un codice identificativo.

Con Decreto del Dirigente di unità organizzativa 23/12/2019, n. 19102, è stato individuato il SUAP quale soggetto competente per la ricezione da parte dell'utente delle domande e comunicazioni relative:

  • al riconoscimento
  • all'aggiornamento del decreto
  • al cambio di titolarità
  • alle modifiche strutturali e/o impiantistiche
  • alla cessazione dell'attività.

Una volta ottenuto il riconoscimento, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività.

Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Chi vuole ottenere il decreto di riconoscimento dello stabilimento deve presentare domanda all'autorità sanitaria competente come previsto dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Decreto del Dirigente di unità organizzativa 23/12/2019, n. 19102. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità sanitaria competente.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note: 


Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note: 





Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note: 



Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello telematico
Iter del procedimento: 

Una volta ricevuta la documentazione, il SUAP verifica con modalità informatica la completezza formale della pratica e dei relativi allegati e provvede entro 5 giorni lavorativi all’inoltro telematico all'autorità sanitaria competente.

L’autorità sanitaria competente procede al controllo di merito dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente:

  • se l'esito è positivo, l'istruttoria prosegue secondo l'iter previsto
  • se l'esito è negativo, l'autorità sanitaria competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, può chiedere per tramite del SUAP della documentazione integrativa.

Terminata la fase istruttoria, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento finale e lo trasmette al richiedente per tramite del SUAP.

L'iter del procedimento è definito in dettaglio dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 23/12/2019, n. 19102.

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