Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 04/01/1990, n. 1, dal Regolamento Regionale 16/12/1989, n. 73 e dalla Legge Regionale 15/09/1989, n. 48.
Tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono possedere la qualificazione professionale sia per le imprese artigiane che per quelle non artigiane (articolo 4 della Legge 04/01/1990, n. 1).
Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA (articolo 3 della Legge 04/01/1990, n. 1).
Per svolgere qualsiasi attività, sia con tecniche manuali e corporee che con l'utilizzo di specifici apparecchi, è necessario soddisfare i requisiti professionali (articolo 3 della Legge Regionale 27/02/2012, n. 3). Sono comprese le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, come i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici. Sono escluse le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro citato nell'articolo 2 della Legge Regionale 01/02/2005, n. 2.