Cosa è la IUC (Imposta Unica Comunale)?
Dal primo gennaio 2014, con l'articolo 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).
L'imposta è destinata al Comune e si basa sui seguenti presupposti impositivi:
- il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore (IMU)
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali (TARI)
- il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’erogazione e fruizione dei servizi comunali (TASI)
Questa nuova tassa, quindi, più che una vera e propria imposta è una sorta di contenitore che racchiude in sé tre distinti tributi:
- IMU: imposta municipale propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle considerate di lusso)
- TASI: tributo per i servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade ecc. offerti dai Comuni a ogni singolo individuo), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (inquilini)
- TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, su ogni immobile, in generale, si possono avere contemporaneamente IMU (escluse le abitazioni principali di categoria dalla A/2 alla A/7 (e relative pertinenze) e i rurali strumentali), TASI (esclusi i terreni) e TARI.

