Devi pagare la TASI se possiedi o detieni, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- fabbricato, unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
- area fabbricabile, area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, com. 639 prevede il pagamento della TASI sulle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e su tutti gli altri immobili non adibiti ad abitazione principale (ad esempio seconde case, laboratori, negozi, capannoni, box e cantine non di pertinenza dell’abitazione principale, aree fabbricabili e aree edificabili).
Per abitazione principale si intende quella dove dimori abitualmente con il tuo nucleo familiare e risiedi anagraficamente. Deve essere inoltre composta da una sola unità immobiliare. Se l’abitazione ha più unità immobiliari, solo una può essere considerata abitazione principale, le altre sono classificate come altri immobili. Inoltre il concetto di "prima casa" è limitato ad una sola, nell'ambito dello stesso Comune, per ciascun nucleo familiare.
E' possibile considerare come pertinenza dell'abitazione principale una sola delle seguenti categorie anche se iscritte in catasto insieme all’abitazione: C/2 (la cantina e la soffitta), C/6 (il posto auto scoperto e il box), C/7 (il posto auto coperto e le tettoie). Le ulteriori pertinenze saranno soggette ad IMU.
La TASI, come per l'IMU, la pagano tutti i proprietari in base alla propria quota di possesso. Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
La TASI va pagata da tutti i possessori dell'immobile e da tutti gli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc) se diversi dal possessore. Chi è in affitto deve quindi pagare la TASI per una quota variabile, fissata dal Regolamento comunale, tra il 10% e il 30% del valore complessivo dell'imposta. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente suddivisa tra questo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per la suddivisione dell’imposta l’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%. Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi, per questo periodo la TASI è dovuta per intero solo dal proprietario.
L'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, definisce quali sono gli immobili esenti TASI.