Devi pagare l'IMU se possiedi un immobile tra quelli elencati all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504:
- fabbricato, unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
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area fabbricabile, area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
La Legge 27/12/2013, n. 147 ha stabilito che dal 2014 l'IMU si paga sulle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e su tutti gli altri immobili (ad esempio seconde case, laboratori, negozi, capannoni, box e cantine non di pertinenza dell’abitazione principale, terreni, aree fabbricabili).
Sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e i terreni nei comuni montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT (per i parzialmente montani devi verificare se il terreno è in zona esente).
Sono inoltre esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione (Legge 28/12/2015, n.208, art. 1, comma 13).
Ai fini del pagamento dell'imposta sei considerato il possessore se:
- sei il proprietario dell'immobile
- hai diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile
- sei il concessionario di un'area demaniale
- possiedi l'immobile in locazione finanziaria (anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata).
Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso.
Inoltre devono pagare l’IMU:
- il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9). Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l'IMU
- il coniuge a cui il Tribunale assegna la casa coniugale (di lusso - A/1, A/8, A/9) in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell’applicazione dell'IMU l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. L’altro coniuge non assegnatario, invece, non deve pagare l’IMU su quell’immobile.
Chi è in affitto non deve pagare l'IMU.