Fornitura della targa per veicolo a trazione animale

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Fornitura della targa per veicolo a trazione animale

Secondo il Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art 49 sono definiti veicoli a trazione animale i mezzi trainati da uno o più animali:

  • destinati principalmente al trasporto di persone
  • destinati principalmente al trasporto di cose
  • carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole
  • le slitte.

Ogni veicolo a trazione animale deve disporre di una targa che contenga informazioni riguardo:

  • Comune di residenza del proprietario
  • numero di matricola
  • se destinato al trasporto di cose, la massa complessiva a pieno carico e il diametro dei cerchioni.

I Comuni si occupano della fornitura delle targhe e del loro rinnovo qualora ci fossero dei cambiamenti nelle generalità del proprietario o nella destinazione d'uso del mezzo.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Tempo di conclusione del procedimento: entro 30 giorni.

Pagamenti: 

Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 € e dei diritti di segreteria/istruttoria.

La fornitura delle targhe dei veicoli a trazione animale prevede inoltre il pagamento di un rimborso spese (Decreto Ministeriale 29/03/1996).

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