Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Come chiarito dal Parere Regionale 27/05/2011, n. 69, l'attività descritta, svolta attraverso la semplice accensione e regolazione dell'apparecchio che crea il microclima, non presenta caratteristiche tali da rientrare nella disciplina dell'attività di estetista o tra le "le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o pre valente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico" (Legge 07/08/1990, n. 241). Dal parere si evince quindi che, per lo svolgimento dell'attività, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 04/01/1990, n. 1, dal Regolamento Regionale 16/12/1989, n. 73 e dalla Legge Regionale 15/09/1989, n. 48.
Però, se contemporaneamente o parallelamente all'attività di grotta del sale venissero effettuati anche trattamenti del corpo l'attività sarebbe assimilabile a quella di estetista, pertanto è necessario presentare SCIA - Modello A per attività di estetista ed essere in possesso dei professionali previsti dalla Legge 04/01/1990, n. 1, dal Regolamento Regionale 16/12/1989, n. 73 e dalla Legge Regionale 15/09/1989, n. 48.