Elenco delle istanze disponibili all’interno dello sportello telematico unificato.
Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo.
Elenco dei moduli compilabili e degli allegati richiesti per le diverse istanze.
Elenco degli interventi disponibili all'interno dello sportello telematico unificato.
Per luminarie si intendono impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
Le luminarie si presentano come un'insieme di catene luminose alimentate da un impianto elettrico, e dal punto di vista normativo sono considerate alla stregua di comuni apparecchi illuminanti, come tali, devono risultare conformi a norme comunitarie come la norma EN-605981 e la norma EN 60598-2-20.
Per installare delle luminarie è necessario presentare comunicazione al SUAP come previsto dall'articolo 110 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.
Per le luminarie interne ai negozi non è necessario presentare alcuna comunicazione.
Le luminarie devono essere installate:
L'impresa abilitata che installerà le luminarie deve possedere e dimostrare la propria capacità tecnica con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza (articolo 110 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 365).