
Questi interventi possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1):
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi)
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
- installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³.
- installazione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, co. 1, lett. e.5)
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, questi interventi devono essere comunque svolti nel rispetto:
- delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e di quelle sull'efficienza energetica
- delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.