Cambio di destinazione d'uso di immobili
La destinazione d’uso è la funzione di un’area o di un edificio ammessa dagli strumenti di pianificazione (articolo 51, comma 1 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12). Per gli edifici sono comprese le funzioni compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.
La destinazione d’uso qualificante è quella principale. Qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri, renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia è di tipo complementare, accessoria o compatibile.
Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali. È anche possibile passare dall’una all’altra rispettando l’articolo 51, comma 1 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12. Fanno eccezione quelle eventualmente escluse dal PGT.

