Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. b).
Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia
- le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Le opere per realizzare ascensori esterni e le opere che alterano la sagoma di un edificio richiedono i titoli abilitativi previsti per la tipologia specifica di intervento: nuova costruzione e ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo. Negli altri casi, pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.