Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) e opere necessarie a integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).
La manutenzione ordinaria non altera i caratteri originari e non aggiunge nuovi elementi alle zone dell’edificio interessate; inoltre non modifica le strutture e gli edifici e non realizza nuovi locali, se non quelli necessari per ospitare gli impianti stessi.
Per i lavori di manutenzione ordinaria possono essere utilizzati anche materiali diversi, ma devono essere compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.