Manutenzione straordinaria

Cos'è: 

Interventi di manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, degli edifici. Questi interventi hanno l’obiettivo di mantenere efficienti gli edifici, senza modificare la tipologia dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato.

La manutenzione straordinaria comprende la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, le modifiche dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari e gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne con possibilità di sostituzione delle stesse. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in un’unità immobiliare, purché le opere non comportino un aumento della volumetria complessiva dell'edificio e non siano previsti mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti. (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1).

Rientrano nella manutenzione straordinaria anche le modifiche dei prospetti necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso purché:

  • l’edificio sia legittimamente realizzato
  • le modifiche non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio
  • l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
  • l’intervento non riguardi immobili sottoposti a tutela (decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42)  

Per gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, commerciale e agricola la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti necessari per rispettare la normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni. Questi interventi di manutenzione straordinaria non devono però comportare un aumento delle superfici utili di calpestio, né un mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non incrementino la superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.

Istanze edilizie che abilitano all'esecuzione dell'intervento.
Descrizione dei titoli abilitativi: 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se non riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.

Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis). Questa procedura vale anche per gli interventi di apertura di porte interne o di spostamento di pareti interne.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati oppure eccedenti rispetto alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis, occorre presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19). In alternativa è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7).

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