Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Cos'è: 

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporaneeIl Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 prevede una disciplina semplificata per le opere che soddisfano obiettive esigenze contingenti e temporanee. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno e, in ogni caso, entro un termine non superiore a centottanta giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).

Istanze edilizie che abilitano all'esecuzione dell'intervento.
Descrizione dei titoli abilitativi: 

Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (CIL) (articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Chi è on-line

Ci sono attualmente 0 utenti e 1 visitatore collegati.