Per le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, non è chiesto alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e), anzi è sufficiente la presentare una comunicazione di inizio dei lavori in edilizia libera (CIL) (Deliberazione della Giunta regionale 25/09/2017, n. 10/7117).
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Le serre bioclimatiche con le caratteristiche elencate nell'articolo 4, comma 4 della Legge Regionale 21/12/2004, n. 39 sono considerate volumi tecnici. Devono quindi rispettare gli stessi titoli abilitativi previsti per la manutenzione straordinaria.
Per le serre stabili con strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e realizzate in zona agricola come previsto dalla Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, occorre presentare e farsi rilasciare il permesso di costruire (articolo 60, comma 1 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12).
Le serre che non hanno le caratteristiche descritte precedentemente, salvo diversa disposizione dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio vigenti, sono considerate opere di nuova costruzione. Occorre quindi presentare e farsi rilasciare il permesso di costruire (articolo 3 e dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e articoli 27 e 33 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12).