Riqualificazione energetica e risanamento dell’amianto connessi a funzioni residenziali

Si definiscono di riqualificazione energetica gli interventi con impatto sulla prestazione energetica dell’edificio che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (articolo 2, comma 1, lettera "l-vicies-ter del Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 192).
Per favorire lo sviluppo del proprio territorio, garantendo ed accelerando il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, Regione Lombardia ha previsto una disciplina semplificata relativa agli interventi di riqualificazione energetica e risanamento dell’amianto connessi a funzioni residenziali (articolo 19 della Legge Regionale 18/04/2012, n. 7). Quando si opera alla bonifica di materiali contenenti amianto è necessario il deposito del piano di lavoro attraverso il servizio telematico Ge.M.A..

