
L'invalidità civile è il riconoscimento di una patologia fisica o psichica, congenita o acquisita, non derivante da cause di guerra, lavoro o servizio. Un invalido civile non può, quindi, svolgere funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
L'invalidità civile, per la legge italiana, è una riduzione permanente della capacità di svolgere attività lavorativa non inferiore a un terzo. Ai minorenni, l’invalidità civile è riconosciuta come difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni inerenti alla loro età.
L’invalidità civile è riconosciuta da una commissione medica competente presso l'ATS (ex ASL) del territorio di residenza del richiedente ed è espressa in percentuale.
Dal 1° gennaio 2010, per richiedere il riconoscimento di uno stato invalidante, è necessario presentare apposita domanda direttamente all'INPS per via telematica. Occorre quindi rivolgersi a associazioni nazionali di categoria, istituti di patronato e di assistenza sociale, associazioni regionali di solidarietà familiare, associazioni di volontariato (articolo 20 della Legge 03/08/2009, n. 102).
Il 14 settembre 2010 Regione Lombardia ha firmato un'apposita convenzione con l'INPS, con decorrenza 1° ottobre 2010.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.