Lavori di pubblica utilità

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Lavori di pubblica utilitàIl lavoro di pubblica utilità è un’attività non retribuita a favore della collettività, prevista dalla normativa vigente come pena sostitutiva al carcere o al pagamento di una multa (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 186, com. 9 bis e art. 187, com. 8 bis).

Il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività deve essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54).
La prestazione può durare più di sei ore se il cittadino lo richiede e il giudice acconsente. In ogni caso, la prestazione non può superare le otto ore giornaliere (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54, com. 3 e 4).

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Chi fa richiesta è contattato dal Comune per fissare un colloquio conoscitivo.

Tempo di conclusione del procedimento: entro 30 giorni.

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Chi è on-line

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