La commissione di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta (articolo 141-bis del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635):
- dal sindaco o suo delegato che la presiede
- dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
- dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell’impianto.
Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:
- un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può partecipare, anche mediante proprio rappresentante, presentando memorie e documenti.