Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club, ecc.)

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Locali di pubblico spettacoloI locali di pubblico spettacolo sono l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (articolo 16 della Circolare del Ministero dell'Interno 15/02/1951, n. 16).

Sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo (articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 19/08/1996):

  • teatri
  • cinematografi
  • cinema-teatri
  • auditori e sale convegno
  • locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone
  • sale da ballo e discoteche.
Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 68 e dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".






Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note: 

Cambiamento di ragione sociale, modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali, sospensione e ripresa dell'attività

Modulo: 
Locale di pubblico spettacolo, segnalazione certificata di variazione/cessazione attività
Allegati: 
Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali

 

Subingresso

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello telematico

Chi è on-line

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