La manutenzione deve essere effettuata:
- secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore/fabbricante
- rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.
Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno una volta all'anno.
Per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva ≥ 116 kw, oppure per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva ≥ 350 kw, è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione, da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento (dal 15 ottobre al 15 aprile).
Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia e analisi dei prodotti di combustione, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (e il libretto di centrale. Successivamente, il responsabile dell’impianto firma il rapporto, per presa visione. Il responsabile dell'impianto, una volta ogni due anni, esegue il pagamento del contributo economico. Il rapporto, corredato dell’originale di attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo economico, diventa così a tutti gli effetti la dichiarazione di avvenuta manutenzione.
L'amministratore di condominio, un terzo responsabile da lui delegato o il manutentore nel caso in cui non siano state nominate le due figure precedenti) informatizza la dichiarazione di avvenuta manutenzione sul sito del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), secondo le modalità previste dal Regione Lombardia, e la trasmette ogni due stagioni termiche alla Provincia o Città metropolitana.