Per materiali da scavo s'intende il suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120):
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
- rimozione e livellamento di opere in terra.
I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.
L'articolo 11 e l'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introducono una procedura "semplificata" per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti. La norma prevede che il produttore dichiari:
- che le terre e rocce da scavo sono qualificate sottoprodotti perché rientrano nelle condizioni previste dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, definendone la quantità
- l'eventuale sito di deposito intermedio
- il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore)
La dichiarazione deve: