Per materiali da scavo s'intende il suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120):
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
- rimozione e livellamento di opere in terra.
I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.
Il riutilizzo di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 e prevede la stesura di un piano di utilizzo. Il piano di utilizzo è il documento fondamentale che attesta che i materiali da scavo e/o demolizione derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello stesso processo (in sito) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione (fuori sito), da parte del produttore o di soggetti terzi. La durata temporale del piano di utilizzo è definita all'interno del documento: decorso questo termine esso smette di produrre effetti.
I riferimenti per i parametri di contaminazione dei materiali da scavo sono quelli delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152:
- per i siti a destinazione residenziale o verde pubblico si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna A
- per i siti a destinazione commerciale o industriale si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna B.