Ospitalità temporanea

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Ospitalità temporaneaGli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente  (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4 art. 17):

  • persone che non fanno parte del nucleo familiare assegnatario per un periodo non superiore a sei mesi
  • ascendenti o discendenti di primo grado per un periodo non superiore a un anno.

L'ospite non deve trasformare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel proprio domicilio.

L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.

L'ospitalità non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell’alloggio o della determinazione della situazione economica del medesimo nucleo familiare.

 Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell'ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all’ALER.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Tempo di conclusione del procedimento: entro 30 giorni.

Se è accertata la violazione delle disposizioni sull'ospitalità temporanea, l'Ente proprietario diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida, dichiara la decadenza dall’assegnazione adottando gli adempimenti di competenza.

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Chi è on-line

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