Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4 art. 17):
L'ospite non deve trasformare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel proprio domicilio.
L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.
L'ospitalità non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell’alloggio o della determinazione della situazione economica del medesimo nucleo familiare.
Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell'ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all’ALER.