L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di almeno uno dei requisiti professionali individutati dall'articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59,
Come previsto dalla Circolare Regionale 10/03/2011, n. 01.2011.2774, amche la pregressa iscrizione al REC vale come requisito di accesso all'attività commerciale, anche se non più previsto dal Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, oppure, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.