
Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono richiedere un contrassegno che permette di circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il contrassegno, ora modello Unione Europea, è corredato della foto del richiedente e compilato nei campi informativi: numero, nominativo dell’utente, residenza, durata del permesso e scadenza. Deve essere firmato dal titolare prima della plastificazione e ha le seguenti caratteristiche:
- è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
- non è vincolato a uno specifico veicolo
- ha validità su tutto il territorio nazionale
- ha validità massima di cinque anni
- è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
- è strettamente personale e deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia).
L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 28, art. 188).
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare richiesta al Comune come previsto dall'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentanto copia del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.