Elenco delle istanze disponibili all’interno dello sportello telematico unificato.
Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo.
Elenco dei moduli compilabili e degli allegati richiesti per le diverse istanze.
Elenco degli interventi disponibili all'interno dello sportello telematico unificato.
Nel permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di fine dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre la data di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono però essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 15). Se invece non è stata richiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
La proroga può essere accordata con provvedimento motivato:
In caso contrario, per realizzare la parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito occorre ottenere un nuovo permesso di costruire, a meno non rientri tra le opere realizzabili con:
Il Decreto legge 21/06/2013, n. 69, previa comunicazione del soggetto interessato, proroga di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giungo 2013. In ogni caso la proroga è possibile solo se se i termini stabiliti dai titoli abilitativi rilasciati non siano già decorsi e se questi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione della domanda.