Rapporto di rilievo di incidenti stradali

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Le persone coinvolte in incidenti stradali possono richiedere il rilascio della copia del "rapporto di rilevamento incidente stradale" redatto dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.
È infatti possibile ricevere informazioni relative a sinistri stradali rilevati e previsti dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

Le informazioni sono rilasciate dalla polizia locale esclusivamente agli aventi diritto. Gli atti sono infatti rilasciati solamente a:

  • incaricati delle compagnie assicurative, previa presentazione di regolare delega dell'ufficio dal quale dipendono o del loro assistito
  • alle persone direttamente interessate, previa richiesta scritta:
    • persona coinvolta in incidente stradale
    • proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale
    • delegato dall'avente diritto.
Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Tempo di conclusione del procedimento: entro 30 giorni.

Per qualsiasi incidente stradale, anche quelli con feriti, copia del rapporto di rilievo sarà rilasciata all'avente diritto.
Per un incidente stradale con esito mortale, e per disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica, è sempre necessario possedere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria: tutte le richieste dovranno quindi essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica.

Pagamenti: 

Il procedimento prevede il pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria.

Chi è on-line

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