Residenza in convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, istituto religioso, ecc.)

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Residenza in convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, istituto religioso, ecc.)Per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune (ad esempio in una casa di riposo, in una caserma, in un collegio, istituto religioso, ecc.).

Il cambio di abitazione dovrà essere comunicata dal responsabile della struttura di convivenza (articolo 5 e articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). Il responsabile è obbligato a dichiarare ogni mutamento intervenuto nella composizione della convivenza stessa: il cittadino dovrà quindi fornire al responsabile della convivenza tutti i propri dati.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento: 

Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e accerta l'effettiva residenza in convivenza all'indirizzo indicato.

Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

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